Prima di decidere in ordine al trasferimento di un condannato in conformita' alla finalita' che si intende perseguire con il presente Accordo, favorendo e facilitando il reinserimento sociale del condannato, le autorita' degli Stati Contraenti considerano, tra gli altri fattori, la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nonche' la gravita' del reato commesso, le precedenti condanne del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.

Testo vigente dal 29 ottobre 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183~accordo-art8 · fonte su Normattiva