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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, che da' esecuzione ai seguenti atti internazionali, relativi al Trattato di commercio e navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925:

[8]1° Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra;

[9]2° Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpretazione ed all'applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;

[10]3° Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma nello stesso giorno 9 dicembre 1926 per l'esenzione, a titolo di reciprocita', dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciati da autorita' governative a cio' autorizzate.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 6 gennaio 1928 - Anno VI

[13]VITTORIO EMANUELE.

[14]Mussolini - Volpi - Belluzzo.

[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 20 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-01-06;1830~art1 · fonte del testo