Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che da' esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 6 gennaio 1928 - Anno VI

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mussolini - Volpi.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 20 agosto 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-01-06;1832~art1 · fonte del testo