1. Senza pregiudicare qualsiasi contributo volontario supplementare, gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a versare regolarmente al Fondo del patrimonio mondiale, ogni due anni, contributi il cui ammontare, calcolato secondo una percentuale uniforme per tutti gli Stati, verra' definito dall'Assemblea Generale degli Stati parti della Convenzione, riuniti durante le sessioni della Conferenza Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Tale decisione dell'Assemblea Generale richiede la maggioranza degli Stati parti presenti e votanti che non abbiano fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso il contributo obbligatorio degli Stati parti della Convenzione potra' superare l'1% del loro contributo al bilancio ordinario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. 2. Tuttavia, ogni Stato di cui agli articoli 31 o 32 della presente Convenzione, al momento del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione puo' dichiarare che non sara' vincolato dalle disposizioni del paragrafo I del presente articolo. 3. Uno Stato parte della Convenzione avendo fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, puo', in qualsiasi momento, ritirare la suddetta dichiarazione mediante notifica al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il ritiro della dichiarazione avra' effetto sul contributo obbligatorio dovuto da questo Stato solo a partire dalla data della successiva Assemblea Generale degli Stati parti. 4. Affinche' il Comitato sia in grado di pianificare efficacemente la propria attivita', i contributi degli Stati parti della presente Convenzione, che abbiano fatto le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, dovranno essere versati su una base regolare, almeno ogni due anni e non dovranno essere inferiori ai contributi che essi avrebbero dovuto versare se vi fossero stati obbligati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. 5. Qualsiasi Stato parte della Convenzione in ritardo sul pagamento dei propri contributi obbligatori o volontari per l'anno in corso e per l'anno civile immediatamente precedente, non e' eleggibile al Comitato del patrimonio mondiale; tale disposizione non si applica nel corso della prima elezione. Il mandato di un tale Stato, che e' gia' membro del Comitato, cessa al momento delle elezioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 8 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
