1. La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica o alla accettazione da parte degli Stati membri della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura conformemente dalla procedura prevista dalle rispettive costituzioni. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art31 · fonte su Normattiva