1. Gli Stati parti della presente Convenzione faranno ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati e in particolare mediante programmi di educazione e di informazione, per rafforzare il rispetto e il legame dei propri popoli verso il patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2 della Convenzione. 2. Essi si impegnano ad informare ampiamente il pubblico dei pericoli che minacciano tale patrimonio, nonche' delle attivita' intraprese in applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art27 · fonte su Normattiva