Il Comitato del patrimonio mondiale e lo Stato beneficiario definiscono nell'accordo che viene da essi concluso le condizioni alle quali va eseguito il programma o progetto per il quale e' fornita assistenza internazionale conformemente alla presente Convenzione. Lo Stato che beneficia di tale assistenza internazionale deve continuare a proteggere, conservare e valorizzare i beni cosi' tutelati, conformemente alle condizioni definite nell'accordo.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art26 · fonte su Normattiva