1. Nel pieno rispetto della sovranita' degli Stati sul cui territorio si trova il patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2, e senza pregiudizio dei diritti previsti dalla legislazione nazionale relativamente a detto patrimonio, gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale per la cui tutela ha il dovere di cooperare tutta la comunita' internazionale. 2. Gli Stati parti si impegnano di conseguenza e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, a concorrere all'identificazione, alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 13, se lo richiedono gli Stati su cui territorio si trova. 3. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna, a non adottare deliberatamente alcuna misura che possa direttamente o indirettamente arrecare danno al patrimonio culturale e naturale, menzionato negli articoli 1 e 2, situato nel territorio di altri Stati parti della presente Convenzione.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art6 · fonte su Normattiva