1. Il Comitato del patrimonio mondiale riceve ed esamina le domande di assistenza internazionale, formulate dagli Stati, parti della presente Convenzione, per quanto concerne i beni del patrimonio culturale e naturale situati nel loro territorio che sono inseriti o possono essere inseriti negli elenchi, menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11. L'oggetto di tali domande puo' essere la protezione, la conservazione, la valorizzazione o la restaurazione di tali beni. 2. Le domande di assistenza internazionale, in conformita' con il paragrafo I del presente articolo possono anche avere per oggetto l'identificazione di un bene del patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2 in quei casi in cui ricerche preliminari hanno dimostrato che ne vale la pena. 3. Il Comitato decide sul seguito da dare a queste domande, determina, in caso di necessita', la natura e l'importanza del suo aiuto e autorizza la conclusione, in suo nome, degli accordi necessari con il governo interessato. 4. Il Comitato fissa l'ordine di priorita' dei propri interventi, lo fa tenendo presente l'importanza dei beni da salvaguardare per il patrimonio culturale e naturale mondiale, la necessita' di assicurare l'assistenza internazionale ai beni piu' rappresentativi della natura, del genio e della storia dei popoli del mondo, l'urgenza dei lavori che e' necessario intraprendere, l'entita' delle risorse degli Stati sul cui territorio si trovano questi beni e, in particolare, la misura nella quale essi possono assicurare la tutela di tali problemi con i propri mezzi. 5. Il Comitato compila, aggiorna e diffonde l'elenco dei beni per i quali viene fornita un'assistenza internazionale. 6. Il Comitato decide sull'utilizzazione delle risorse del Fondo creato in conformita' all'articolo 15 della presente Convenzione. Ricerca i mezzi per aumentare tali risorse e adotta tutte le misure utili a tale scopo. 7. Il Comitato coopera con le organizzazioni internazionali e nazionali, governative e non governative, aventi scopi analoghi a quelli della presente Convenzione. Ai fini dell'esecuzione dei propri programmi e progetti, il Comitato puo', in particolare, ricorrere al Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), al Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (UICN), nonche' ad altri organismi pubblici o privati e a persone fisiche. 8. Le decisioni del Comitato sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Il quorum e' costituito dalla maggioranza dei membri del Comitato.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
