(1) La sede centrale della GIGO sara' ubicata nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. In aggiunta alla sede centrale, la GIGO potra' anche avere branches nel territorio delle Parti per supportare e facilitare le attivita' dell'Agenzia all'interno di tale territorio, compreso le relazioni con le autorita' nazionali ove necessario. (2) Le ubicazioni specifiche della sede centrale e delle branches, nonche' di ogni altra struttura della GIGO utilizzata per i suoi scopi ufficiali all'interno dei Paesi ospitanti, saranno stabilite in un accordo tra il Paese ospitante e la GIGO, oppure tramite notifica preliminare della GIGO al Paese ospitante, in conformita' alle consuetudini del Paese ospitante, specificando gli edifici che saranno utilizzati. (3) Ai fini della presente Convenzione, per "Paese ospitante" si intende in ciascun caso la rispettiva Parte nel cui territorio saranno ubicate la sede centrale, le branches e ogni altra struttura di cui al paragrafo (2).

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art10 · fonte su Normattiva