(1) Le Sedi della GIGO saranno inviolabili. La GIGO, le sue proprieta' e i suoi possedimenti, ovunque siano ubicati e chiunque li custodisca, godranno di immunita' da ogni forma di processo legale, fatta eccezione per eventuali casi particolari in cui il CE abbia esplicitamente rinunciato all'immunita'. Resta inteso tuttavia che nessuna rinuncia all'immunita' potra' comportare una rinuncia all'immunita' rispetto all'esecuzione del giudizio, per la quale sara' necessaria una rinuncia separata da parte del SC. (2) Le proprieta' e i possedimenti della GIGO, ovunque siano ubicati e chiunque li custodisca, godranno di immunita' da perquisizioni, requisizioni, confische, espropri e ogni altra forma di interferenza, che sia tramite azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa. (3) Gli archivi della GIGO, ovunque siano ubicati, saranno inviolabili. Il termine "archivi" comprende tutti i registri, la corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, filmati e registrazioni appartenenti alla GIGO o da essa custoditi. (4) La GIGO non godra' di immunita' giurisdizionale ed esecutiva nei seguenti casi specifici: (a) in relazione a controversie derivanti da contratti che non prevedano il ricorso all'arbitrato o a meccanismi vincolanti alternativi di risoluzione delle controversie; (b) in relazione a una domanda riconvenzionale o a una richiesta direttamente collegata a procedimenti giudiziari avviati dalla GIGO; e (c) rispetto a un'azione civile di una terza parte per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo, o altro mezzo di trasporto, appartenente alla GIGO o adoperato per conto della GIGO, oppure rispetto a una violazione del codice della strada in cui sia coinvolto tale veicolo o altro mezzo di trasporto. (5) Ai fini della presente Convenzione, il termine "Sedi" indica qualunque territorio, edificio o parte di edificio occupato in via permanente o temporanea, come specificato in qualunque accordo o notifica di cui all'Articolo 10 (2).

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art28 · fonte su Normattiva