(1) Il SC adottera' un dettagliato regolamento finanziario in conformita' alle seguenti disposizioni: (a) Il costo delle attivita' della GIGO, che coprira' sia le funzioni amministrative che quelle operative, sara' sostenuto dalle Parti, a eccezione di eventuali contributi come da paragrafo (2); (b) Tutti i finanziamenti della GIGO saranno elencati nel budget amministrativo o operativo dell'Agenzia; (c) La forma, la frequenza e il trattamento dei contributi delle Parti saranno stabiliti in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. e (d) La GIGO si conformera' agli standard di contabilita' accettati a livello internazionale. (2) Le procedure relative alle modalita' con cui le non-Parti potranno contribuire al GCAP saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art19 · fonte su Normattiva