(1) Le Parti potranno decidere all'unanimita' di sciogliere la GIGO e definiranno metodi per gestire le conseguenze di tale scioglimento, con particolare riferimento a terze parti e partner contrattuali della GIGO, tenendo conto del contributo finanziario di ciascuna Parte. Inoltre le Parti definiranno, ove appropriato, le condizioni in base alle quali i diritti e le responsabilita' della GIGO saranno trasferiti alle Parti in seguito allo scioglimento. (2) L'Agenzia sara' tenuta informata sulla procedura di scioglimento e partecipera' attivamente alle negoziazioni. (3) Lo scioglimento della GIGO acquisira' efficacia in seguito al consenso scritto delle Parti. (4) Fatto salvo l'Articolo 66, la presente Convenzione rimarra' efficace finche' le Parti non riterranno che il GCAP ed eventuali questioni accessorie da esso derivanti siano conclusi.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art64 · fonte su Normattiva