(1) Il personale dell'Agenzia sara' esente da ogni contributo obbligatorio agli organismi di sicurezza sociale del Paese ospitante in cui e' ubicata la sua consueta sede di lavoro. Ciononostante, il personale dell'Agenzia ha la possibilita' di contribuire su base volontaria al sistema di sicurezza sociale del Paese ospitante in cui e' ubicata la sua consueta sede di lavoro e beneficiarne di conseguenza, ammesso che tale contributo sia consentito dal Paese ospitante. Laddove appropriato, potranno essere formulati accordi complementari al fine di consentire al personale dell'Agenzia di beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario del Paese ospitante. (2) Il paragrafo (1) si applica ai familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia, a meno che essi non svolgano attivita' lavorativa autonoma o dipendente nel Paese ospitante o non abbiano diritto per altri motivi a ricevere benefici di sicurezza sociale da tale Paese ospitante. (3) In caso di eventuali incongruenze tra la presente Convenzione e qualunque accordo bilaterale in essere tra le Parti in materia di sicurezza sociale, prevale la presente Convenzione. (4) I paragrafi (1) e (2) non si applicano a cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante.
Testo vigente dal 4 dicembre 2024
