(1) I familiari conviventi al seguito dei membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante potranno svolgere lavori autonomi o salariati nel territorio del Paese ospitante in cui e' ubicata la consueta sede di lavoro del membro del personale dell'Agenzia, in conformita' alle leggi applicabili e ai regolamenti del Paese ospitante. (2) Ai sensi di quanto sopra, le autorita' competenti del Paese ospitante emetteranno un permesso di lavoro per i familiari al seguito che svolgono attivita' lavorativa.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art41 · fonte su Normattiva