La GIGO risarcira' le Parti di: (a) qualsiasi perdita o danneggiamento a qualunque bene di proprieta', in possesso o sotto la custodia di una Parte, provocato da comportamento doloso o negligenza durante o in relazione allo svolgimento dei propri doveri da parte del personale dell'Agenzia e dei membri del SC e di ogni comitato subordinato; (b) qualsiasi perdita sostenuta da una Parte per aver dovuto compensare una terza parte in seguito a una perdita o danneggiamento di sue proprieta' o a lesioni personali, provocate da comportamento doloso o negligenza durante o in relazione allo svolgimento dei propri doveri da parte del personale dell'Agenzia e dei membri del SC e di ogni comitato subordinato; e (c) qualsiasi perdita sostenuta in caso di qualunque responsabilita' internazionale di cui all'Articolo 54.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art55 · fonte su Normattiva