[1]dei danni

[2]1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante, durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara', previo accordo tra le Parti, a carico di quest'ultima. 2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attivita' nell'ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

Testo vigente dal 17 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-21;63~accordo-art5 · fonte su Normattiva