[1]Ostacoli tecnici agli scambi

[2]1. Le Parti convengono che la cooperazione in materia di norme, regolamenti tecnici e valutazioni della conformita' e' un obiettivo fondamentale per lo sviluppo del commercio. 2. Le Parti promuovono l'uso di norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformita' e sui regolamenti tecnici, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT). A tal fine, le Parti convengono di avviare tempestivamente, su richiesta di una di esse, un dialogo sulle questioni TBT e di istituire punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo. 3. La cooperazione in materia di TBT puo' svolgersi, tra l'altro, mediante il dialogo, progetti comuni, assistenza tecnica e programmi di sviluppo delle capacita'.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~accordo-quadro-art14 · fonte su Normattiva