[1]Questioni sanitarie e fitosanitarie

[2]1. Le Parti collaborano in merito alle questioni sanitarie e fitosanitarie (MSF) e di sicurezza alimentare per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei propri territori. 2. Le Parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e dalla Commissione del CODEX Alimentarius (Codex), come la legislazione, le norme, i regolamenti e le procedure di certificazione, ispezione e vigilanza, comprese le procedure di approvazione degli stabilimenti e l'applicazione dei principi di zonizzazione. 3. Le Parti convengono di instaurare una cooperazione per sviluppare le capacita' in relazione alle questioni connesse alle MSF e, se necessario, al benessere degli animali. 4. Su richiesta di una di esse, le Parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni MSF onde discutere di queste e di altre questioni urgenti attinenti alle MSF nell'ambito del presente articolo. 5. Le Parti istituiscono punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~accordo-quadro-art13 · fonte su Normattiva