[1]Comitato di cooperazione e sottocomitati speciali
[2]1. E' istituito un comitato di cooperazione composto da rappresentanti delle Parti e preposto a coadiuvare il consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni. 2. Il consiglio di cooperazione puo' decidere di istituire altri sottocomitati o organi speciali in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalita' di funzionamento.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
