[1]Comitato di cooperazione e sottocomitati speciali

[2]1. E' istituito un comitato di cooperazione composto da rappresentanti delle Parti e preposto a coadiuvare il consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni. 2. Il consiglio di cooperazione puo' decidere di istituire altri sottocomitati o organi speciali in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalita' di funzionamento.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art112 · fonte su Normattiva