Art. 13 — Art. 5 della legge 18 giugno 1931, n. 875
In seno ai Consigli, per la trattazione di singole materie di carattere prevalentemente tecnico o per l'amministrazione di aziende, gestioni o servizi speciali, possono essere istituite, secondo le disposizioni del regolamento generale, Commissioni speciali permanenti composte di persone appartenenti al Consiglio generale o alle categorie previste nell'articolo 20, commi terzo e quarto. Tali Commissioni sono istituite con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati. Il decreto di istituzione determina la composizione delle Commissioni, la natura del voto dei loro membri, anche in deroga all'art. 20, e i limiti della loro competenza, in confronto di quella del Comitato di presidenza, del Consiglio generale e delle Sezioni.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti