[1]Applicazione provvisoria

[2]1. Fatto salvo l'art. 116, l'Unione e l'Iraq convengono di applicare gli articoli 1 e 2, e i titoliI, II, III e V del presente accordo, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l'Unione e l'Iraq si sono notificati reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Le notifiche sono inviate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo. 2. Quando, a norma del paragrafo 1, le Parti applicano una disposizione del presente accordo in attesa dell'entrata in vigore dello stesso, si considera che tutti i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in questa disposizione indichino la data a decorrere dalla quale le Parti decidono di applicarla a norma del paragrafo 1.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art117 · fonte su Normattiva