[1]Non discriminazione

[2]Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

  • a)il regime applicato dall'Iraq nei confronti dell'Unione non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro imprese o societa';
  • b)il regime applicato dall'Unione nei confronti dell'Iraq non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini iracheni o tra le imprese o le societa' irachene.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art118 · fonte su Normattiva