[1]Non discriminazione
[2]Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- a)il regime applicato dall'Iraq nei confronti dell'Unione non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro imprese o societa';
- b)il regime applicato dall'Unione nei confronti dell'Iraq non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini iracheni o tra le imprese o le societa' irachene.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
