[1]Ammissione temporanea di merci
[2]Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui entrambe le Parti hanno aderito, ciascuna Parte accorda all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea. La procedura di ammissione temporanea si applica tenendo conto delle condizioni alle quali le Parti hanno sottoscritto gli obblighi derivanti dalle suddette convenzioni.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
