[1]Divieto di restrizioni quantitative

[2]Con l'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione e l'Iraq aboliscono e si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore negli scambi tra di loro restrizioni alle importazioni o alle esportazioni o altre misure unilaterali atte a produrre effetti equivalenti, conformemente all'articolo XI del GATT1994 e alle relative note e disposizioni aggiuntive. A tale scopo, l'articolo XI del GATT1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, e' incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art16 · fonte su Normattiva