[1]Norme industriali, valutazione della conformita' e regolamentazioni tecniche

[2]1. Collegamento con l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC Le disposizioni dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito "l'accordo TBT"), che e' incorporato e costituisce parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti. 2. Portata e ambito di applicazione Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di regolamentazioni tecniche, norme tecniche e procedure di valutazione della conformita', come definite dall'accordo TBT. 3. Obiettivi La cooperazione tra le Parti nei settori di pertinenza delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita' persegue i seguenti obiettivi:

  • a)evitare o ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi, al fine di facilitare il commercio tra le Parti;
  • b)migliorare la sicurezza, la qualita' e la competitivita' dei prodotti affinche' possano piu' facilmente accedere ai mercati di entrambe le Parti;
  • c)incentivare un ricorso piu' esteso alle regolamentazioni tecniche, alle norme e alle procedure di valutazione della conformita' internazionali, ivi comprese le misure settoriali, e alle migliori pratiche internazionali che ne consentono l'elaborazione;
  • d)garantire che l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione delle norme e delle regolamentazioni tecniche siano trasparenti e non frappongano inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo TBT;
  • e)sviluppare in Iraq le infrastrutture necessarie alla regolamentazione tecnica, alla standardizzazione, alla valutazione della conformita', all'accreditamento, alla metrologia e alla vigilanza dei mercati;
  • f)sviluppare i nessi funzionali tra standardizzazione, valutazione della conformita' e istituzioni di regolamentazione dell'Iraq e dell'Unione;
  • g)promuovere l'effettiva partecipazione delle istituzioni irachene agli organi internazionali di standardizzazione e al comitato TBT. 4. Regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita'
  • a)Le Parti assicurano che l'elaborazione, l'adozione o l'applicazione delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita' non siano intese, o non abbiano come effetto, la creazione di inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo TBT.
  • b)Le Parti si impegnano, ove possibile, ad armonizzare le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformita'. 5. Trasparenza e notifica
  • a)Le Parti sono vincolate dall'obbligo di condividere le informazioni riguardanti le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformita', contemplato dall'accordo TBT.
  • b)Le Parti convengono di scambiarsi, tramite punti di contatto, le informazioni attinenti a questioni potenzialmente rilevanti per le relazioni commerciali, anche per quanto riguarda l'allerta rapida, i pareri scientifici e gli eventi.
  • c)Le Parti possono cooperare all'istituzione e alla manutenzione di punti di contatto e di banche dati comuni.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art21 · fonte su Normattiva