[1]Misure sanitarie e fitosanitarie
[2]1. Le Parti cooperano in materia di misure sanitarie e fitosanitarie nell'intento di facilitare gli scambi e di tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante. Le disposizioni dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito "l'accordo SPS"), che e' incorporato e costituisce parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti. 2. Su richiesta, le Parti individuano e affrontano eventuali problemi derivanti dall'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie specifiche al fine di giungere a soluzioni reciprocamente accettabili.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
