[1]Misure sanitarie e fitosanitarie

[2]1. Le Parti cooperano in materia di misure sanitarie e fitosanitarie nell'intento di facilitare gli scambi e di tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante. Le disposizioni dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito "l'accordo SPS"), che e' incorporato e costituisce parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti. 2. Su richiesta, le Parti individuano e affrontano eventuali problemi derivanti dall'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie specifiche al fine di giungere a soluzioni reciprocamente accettabili.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art22 · fonte su Normattiva