[1]Progressiva liberalizzazione degli scambi di servizi e dello stabilimento

[2]Appena le circostanze lo consentano, compresa la situazione derivante dall'adesione dell'Iraq all'OMC, il consiglio di cooperazione puo' formulare raccomandazioni affinche' le Parti estendano progressivamente gli scambi di servizi e lo stabilimento tra loro, garantendo piena coerenza con le disposizioni del GATS, segnatamente quelle di cui all'articolo V. Ove accettate, le suddette raccomandazioni potranno essere poste in essere mediante accordi tra le Parti.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art31 · fonte su Normattiva