[1]Eccezioni relative alla sicurezza
[2]Nessuna disposizione della presente sezione puo' essere interpretata nel senso:
- a)di imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione e' ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza, oppure
- b)di impedire alle Parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
- i)nell'ambito di attivita' economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;
- ii)in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati;
- iii)relativamente alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altre merci e materiali;
- iv)nell'ambito di appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;
- v)in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure
- c)da impedire a una delle Parti di adottare qualsiasi iniziativa necessaria ad assolvere agli obblighi assunti nell'ambito della carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
