[1]Eccezioni relative alla sicurezza

[2]Nessuna disposizione della presente sezione puo' essere interpretata nel senso:

  • a)di imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione e' ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza, oppure
  • b)di impedire alle Parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
  • i)nell'ambito di attivita' economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;
  • ii)in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati;
  • iii)relativamente alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altre merci e materiali;
  • iv)nell'ambito di appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;
  • v)in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure
  • c)da impedire a una delle Parti di adottare qualsiasi iniziativa necessaria ad assolvere agli obblighi assunti nell'ambito della carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art30 · fonte su Normattiva