[1]Obiettivo e ambito di applicazione
[2]1. Le Parti si adoperano a liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capitali tra di loro, conformemente agli impegni assunti nel quadro delle istituzioni finanziarie internazionali. 2. La presente sezione si applica a tutti i pagamenti correnti e a tutti i movimenti di capitali tra le Parti.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
