[1]Punti di contatto e scambio di informazioni

[2]Al fine di agevolare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione commerciale afferente agli investimenti privati, ciascuna Parte designa un punto di contatto. Su richiesta di una delle Parti, il punto di contatto dell'altra Parte indica l'ufficio o il funzionario competente e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare la comunicazione con la Parte richiedente.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art33 · fonte su Normattiva