[1]Lotta al terrorismo

[2]Ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo, le Parti convengono di cooperare al fine di prevenire e reprimere gli atti di terrorismo, nel rispetto delle convenzioni internazionali, del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale in materia di rifugiati, delle norme internazionali in materia di diritti umani e delle rispettive legislazioni e normative, in particolare:

  • a)nell'ambito della piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni ONU, della strategia antiterrorismo delle Nazioni Unite, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti;
  • b)tramite lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e relative reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
  • c)tramite lo scambio di opinioni circa i mezzi e i metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e lo scambio di conoscenze in materia di prevenzione del terrorismo. Le Parti rinnovano il proprio impegno a raggiungere quanto prima un accordo sulla Convenzione generale delle Nazioni Unite sul terrorismo internazionale. Nell'esprimere grande apprensione per l'istigazione a commettere atti terroristici, le Parti sottolineano il loro impegno ad adottare tutti i provvedimenti necessari e adeguati, conformemente al diritto nazionale e internazionale, per ridurre la minaccia che detta istigazione costituisce.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art4 · fonte su Normattiva