[1]Portata e ambito di applicazione

[2]1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le misure riguardanti un appalto disciplinato. Ai fini del presente capo, per appalto disciplinato si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:

  • a)di beni, servizi o di entrambi:
  • i)come precisato da ciascuna Parte nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo, e
  • ii)che non sia mirata alla vendita o alla rivendita a fini commerciali o alla produzione e alla fornitura di beni e servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;
  • b)in qualsiasi forma contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione e l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;
  • c)il cui valore, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'art. 45, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate da ciascuna Parte nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo;
  • d)indetta da un ente appaltante e
  • e)non altrimenti esclusa dalle presenti norme. 2. Tranne se altrimenti disposto, le disposizioni del presente capo non si applicano:
  • a)all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ivi inerenti;
  • b)agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;
  • c)alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;
  • d)ai contratti di pubblico impiego;
  • e)agli appalti indetti:
  • i)allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo;
  • ii)in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari;
  • iii)in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionale, ove la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo. 3. Ciascuna Parte definisce e specifica nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo le seguenti informazioni:
  • a)suballegato 1: gli organi dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
  • b)suballegato 2: altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
  • c)suballegato 3: i servizi, diversi da quelli edili, disciplinati dal presente capo;
  • d)suballegato 4: i servizi edili disciplinati dal presente capo;
  • e)suballegato 5: eventuali note generali. 4. Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, l'ente appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti non elencati da una delle Parti nei suballegati dell'appendice I dell'allegato1 del presente accordo, dette condizioni sono disciplinate mutatis mutandis dall'art. 43. 5. L'ente appaltante che, per stabilire se un appalto e' disciplinato o meno, procede a stimarne il valore, non puo' suddividerlo in appalti singoli ne' individuare e avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto allo scopo di escludere in tutto o in parte l'appalto interessato dall'ambito di applicazione del presente capo. 6. Nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare misure o di mantenere riservate determinate informazioni ove, nell'ambito di appalti di armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale, lo ritenga necessario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. 7. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti dove vigono condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti impongano o applichino provvedimenti:
  • a)necessari a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
  • b)necessari a tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante;
  • c)necessari a tutelare la proprieta' intellettuale, oppure
  • d)riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da opere di beneficenza o prodotti mediante il lavoro carcerario.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art42 · fonte su Normattiva