[1]Armi leggere e di piccolo calibro

[2]1. Le Parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. 2. Le Parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in fatto di lotta al traffico illegale di SALW e relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di rispettare gli impegni assunti a titolo di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali il Programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti. 3. Le Parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarita' e la sinergia degli sforzi intesi a lottare contro il traffico illegale di SALW e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, e concordano di avviare un dialogo politico regolare che consenta di sostenere e consolidare il presente impegno.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art6 · fonte su Normattiva