[1]Trasporti

[2]1. Relativamente allo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile e efficiente, le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione nel settore dei trasporti al fine di:

  • a)sviluppare ulteriormente i trasporti e le interconnessioni garantendo al tempo stesso la sostenibilita' energetica e stimolando la crescita economica;
  • b)elaborare un quadro istituzionale, legislativo e regolamentare in tutti i comparti del settore dei trasporti che assicuri l'efficiente funzionamento del mercato e promuova gli investimenti;
  • c)sviluppare e promuovere partenariati tra imprese dell'Unione e imprese irachene in materia di esplorazione, potenziamento della capacita', sviluppo infrastrutturale, sicurezza dei trasporti e servizi nel settore dei trasporti;
  • d)intessere un dialogo regolare e effettivo in materia di trasporti tra le Parti e in ambito regionale, anche attraverso la cooperazione euromediterranea nel settore dei trasporti e altre pertinenti iniziative regionali. 2. A tal fine, le Parti concordano di promuovere contatti reciprocamente vantaggiosi nell'intento di:
  • a)sostenere l'elaborazione di un'adeguata politica dei trasporti, finalizzata a sviluppare le diverse modalita', e del relativo quadro regolamentare e favorire il ripristino e lo sviluppo delle infrastrutture del settore in Iraq, sottolineando l'importanza della sostenibilita'; garantire l'intermodalita' e l'integrazione tra tutte le modalita' di trasporto; esaminare la possibilita' di avvicinare ulteriormente il quadro legislativo e regolamentare alle norme internazionali e dell'Unione, in particolare in materia di sicurezza;
  • b)cooperare per migliorare e/o ripristinare la capacita' amministrativa e giuridica al fine di elaborare piani specifici nei settori prioritari e definire condizioni giuridiche quadro stabili e trasparenti atte a stimolare l'attivita' economica e gli investimenti internazionali nel settore dei trasporti in Iraq, ispirati alle pratiche e alle politiche dell'Unione; istituire le necessarie autorita' di regolamentazione indipendenti;
  • c)favorire la cooperazione tecnica finalizzata all'esplorazione e allo sviluppo di tutti i comparti del settore dei trasporti in Iraq, allo sviluppo e alla modernizzazione delle infrastrutture dei trasporti, comprese le interconnessioni con le reti di trasporto verso la regione del Mashrek, all'adozione di altre rilevanti iniziative regionali e al mercato dell'Unione;
  • d)rendere piu' affidabile i flussi di trasporto verso e attraverso l'Iraq;
  • e)facilitare lo scambio di conoscenze, il trasferimento di tecnologia, la diffusione di buone pratiche e la formazione professionale quali elementi essenziali della cooperazione cui dare priorita';
  • f)promuovere la partecipazione dell'Iraq al processo di interconnessione con i sistemi di trasporto regionali;
  • g)attuare una politica nazionale in materia di aviazione che contempli anche lo sviluppo degli aeroporti, la gestione del traffico aereo e l'ulteriore potenziamento della capacita' amministrativa (ivi compresa l'istituzione di un'autorita' dell'aviazione civile autonoma che funga da reale ente regolatore); negoziare un accordo "orizzontale" sul trasporto aereo che ridia certezza giuridica agli accordi bilaterali sui servizi aerei; esplorare la possibilita' di negoziare un accordo globale UE-Iraq in materia di aviazione.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art92 · fonte su Normattiva