1. Le Parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:

  • a)diversificare l'approvvigionamento, i canali e le fonti di energia per rafforzare la sicurezza energetica, sviluppando nuove forme di energia sostenibili, innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti, la biomassa e il biogas, l'energia eolica e solare, nonche' la produzione di energia idroelettrica, sostenendo al tempo stesso lo sviluppo di adeguati quadri politici e delle rotte di trasporto e distribuzione;
  • b)promuovere l'efficienza energetica nella produzione, nella distribuzione e nell'uso finale;
  • c)incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia;
  • d)rafforzare la cooperazione per affrontare le questioni energetiche connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC"), adottata a Rio de Janeiro il 9 maggio 1992;
  • e)potenziare la capacita' e incentivare gli investimenti nel settore dell'energia. 2. A tal fine, le Parti incentivano i contatti e, se del caso, la ricerca congiunta a vantaggio di entrambe, anche mediante i quadri regionali e internazionali pertinenti. Con riferimento all'articolo 39 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile ("WSSD") svoltosi a Johannesburg nel 2002, le Parti prendono atto della necessita' di esaminare i collegamenti fra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Queste attivita' possono essere sostenute in collaborazione con lo strumento di dialogo e di partenariato nel quadro dell'Iniziativa UE in materia di energia varata in occasione del WSSD.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art36 · fonte su Normattiva