Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 447 parole tolte, 12 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: (1) Il fondo delle obbligazioni comprendera' un fondo speciale per il servizio degli arretrati. I mezzi di questo fondo speciale sono destinati anche al rimborso delle obbligazioni 4% serie E (art. 32) ed alle spese di preparazione e di esecuzione del presente accordo (art. 38) nella misura ritenuta opportuna dal Comitato degli obbligazionisti.
tolto: (2) Il contributo speciale del Regno d'Italia in relazione al traffico di Trieste, in conformita' degli articoli 15 e 24, sara' destinato al fondo speciale per tanto tempo, quanto occorrera' per l'ammortamento degli arretrati in conformita' delle disposizioni dell'art. 40.
tolto: (3) Per il periodo di 25 anni a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, per il caso che tale contributo speciale del Regno d'Italia non dovesse raggiungere la somma di 4,000,000 di franchi oro all'anno, gli Stati contraenti dovranno effettuare un pagamento complementare per portare l'ammontare di questo contributo alla somma di 4,000,000 (quattro milioni) di franchi oro all'anno. Tuttavia in esecuzione delle disposizioni dell'art. 37, alinea 2, il pagamento complementare sara' ridotto dell'eventuale eccedenza oltre i 20,600,000 franchi oro del «fondo delle obbligazioni» costituita dai versamenti previsti all'art. 35, alinea 1, 3, 4 e 5.
tolto: (4) I pagamenti complementari gravano sulla Repubblica d'Austria per il 33.8%; sul Regno di Ungheria per il 16.5 per cento; sul Regno d'Italia per il 24.6%; e sul Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per il 25.1%.
tolto: (5) Il Regno d'Italia paghera' in ogni caso per la dotazione del fondo speciale per il servizio degli arretrati, degli acconti sul totale dei 4,000,000 di franchi oro annui, in quattro rate eguali, scadenti cinque giorni prima della fine di ogni trimestre, per un periodo di 25 anni.
tolto: (6) I conti fra gli Stati contraenti ed il Comitato degli obbligazionisti saranno regolati ogni anno, dopo la constatazione della quantita' di merci in transito per il porto di Trieste, e dopo la verificazione dei conteggi relativi al contributo speciale, da presentarsi dall'Amministrazione competente del Regno d'Italia. Questa constatazione e questa verifica saranno fatte dal Comitato dei delegati degli Stati, previsto dall'art. 20, dopo chiusa la gestione del fondo obbligazioni.
tolto: Allegato.
tolto: (1) Il conteggio del contributo speciale da versarsi dal Regno d'Italia, in relazione al traffico di Trieste, in conformita' degli articoli 15 e 24, sara' presentato alla Compagnia nel termine di 3 mesi dopo la fine di ogni anno di esercizio.
tolto: (2) Questo conto fara' risultare la somma che il Regno d'Italia avra' pagata per completare il contributo speciale alla somma di 4,000,000 di franchi oro per anno.
tolto: (3) Le somme che per tale titolo staranno a carico degli altri Stati dovranno essere rimborsate all'Italia dagli stessi.aggiunto: Accordo-art. 39 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art39 · fonte del testo