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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, col quale e' data esecuzione:

[8]1° all'Accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia delle ferrovie meridionali, sedente in Vienna, concluso in Roma il 29 marzo 1923, fra il Regno d'Italia, la Repubblica d'Austria, il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, il Regno d'Ungheria e la Compagnia delle ferrovie meridionali, con l'intervento del Comitato rappresentante i portatori di obbligazioni emesse dalla detta Compagnia;

[9]2° alla Convenzione per il regolamento del transito e delle comunicazioni sulla rete della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (antica Compagnia delle ferrovie meridionali) conclusa parimenti a Roma il 29 marzo 1923.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a San Rossore, addi' 15 luglio 1926.

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]Mussolini - Rocco - Volpi - Ciano.

[14]Visto, il Guardasigilli Rocco.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~approvazione-art1 · fonte del testo