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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, col quale e' data esecuzione:
[8]1° all'Accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia delle ferrovie meridionali, sedente in Vienna, concluso in Roma il 29 marzo 1923, fra il Regno d'Italia, la Repubblica d'Austria, il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, il Regno d'Ungheria e la Compagnia delle ferrovie meridionali, con l'intervento del Comitato rappresentante i portatori di obbligazioni emesse dalla detta Compagnia;
[9]2° alla Convenzione per il regolamento del transito e delle comunicazioni sulla rete della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (antica Compagnia delle ferrovie meridionali) conclusa parimenti a Roma il 29 marzo 1923.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 15 luglio 1926.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Rocco - Volpi - Ciano.
[14]Visto, il Guardasigilli Rocco.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
