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[1](1) I Governi delle Alte Parti contraenti si impegnano ad impedire che delle persone gia' condannate per reati di contrabbando, o per altre gravi trasgressioni alle leggi di finanza, sieno destinate a fare servizio, come impiegati o quale personale di fatica delle Amministrazioni ferroviarie relative, nella stazione sita nel territorio dell'altro Stato.

[2](2) Nelle stazioni comuni i funzionari e gli agenti doganali che l'Amministrazione doganale dello Stato sul territorio del quale si trova la stazione ha ragione di escludere, non potranno compiere operazioni d'entrata, o di uscita o di transito.

[3](3) Se un funzionario od un agente di uno Stato, dopo aver ricevuto, per ragioni di servizio, l'autorizzazione di risiedere o di entrare nel territorio dell'altro Stato, sara' riconosciuto colpevole di un crimine o di un delitto, sia comune che politico, ovvero di una semplice contravvenzione o di una trasgressione alle leggi di finanza, il Governo dello Stato, per cui egli presta servizio o del quale esso e' agente, e' obbligato di sostituirlo immediatamente.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art38 · fonte del testo