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[1](1) Per quanto concerne le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti di dogana, commesse nelle stazioni comuni, le autorita' competenti dello Stato nel quale si trova la stazione s'incaricheranno, su proposta delle autorita' dell'altro Stato, di sentire i testimoni, di procedere ad indagini, di raccogliere informazioni e di parteciparne il risultato alle autorita' richiedenti.

[2](2) Quando si debbano rimettere citazioni o notifiche a contravventori ed a testimoni nello Stato, nel territorio del quale sta la stazione comune, l'atto proveniente dai tribunali o dalle altre autorita' dell'altro Stato sara' trasmesso direttamente all'autorita' competente in conformita' delle leggi dello Stato rispettivo, con sede nel luogo dove hanno la dimora i detti contravventori o i detti testimoni; una copia ne sara' trasmessa al Ministero degli affari esteri in via diplomatica; gli atti stessi saranno notificati personalmente a cura di un competente funzionario. Il pubblico ministero restituira' ai magistrati che ne avranno fatta richiesta l'originale munito della sua firma e comprovante l'avvenuta notifica, gli effetti della quale saranno identici a quelli di una notifica avvenuta nel paese donde provengono gli atti e nel quale avra' luogo il giudizio.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art50 · fonte del testo