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[1](1) Le autorita' dello Stato, nel territorio del quale e' sita la stazione comune, accorderanno ai funzionari dell'altro Stato la stessa protezione e la stessa assicurazione nel compimento del loro servizio, ch'esse accordano ai funzionari del loro proprio Stato.

[2](2) I funzionari degli uffici dello Stato vicino, in servizio sul territorio dello Stato dove si trova la stazione comune, e le persone di loro famiglia che vivono con i detti funzionari, godranno la stessa protezione da parte dello Stato dove si trova la stazione comune, che detto Stato accorda ai propri sudditi. Questi funzionari e le loro famiglie godranno, in caso di trasferimento, per i loro mobili ed i loro effetti da trasportare, in quanto questi abbiano servito al loro uso personale, e per le divise e le armi destinate al loro uso personale, l'esenzione dai diritti di dogana.

[3](3) Le formalita' di passaporto non saranno imposte alla entrata in uno degli Stati ai funzionari dell'altro Stato destinati alla stazione comune. I funzionari superiori, incaricati di missioni presso gli uffici dei loro propri Stati, nella detta stazione, ne saranno egualmente esenti. Bastera' che gli uni e gli altri giustifichino con un ordine di servizio la loro qualita' presso le autorita' competenti dello Stato nel quale essi entrano. La forma di quest'ordine di servizio sara' stabilita d'accordo fra le relative Amministrazioni.

[4](4) Egualmente le persone di famiglia di tali funzionari di ogni categoria non saranno soggette alla formalita' di passaporto; esse saranno tuttavia soggette alle disposizioni che concernono il traffico alla frontiera.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art51 · fonte del testo