[1]commerciale
[2]1. a) L'Algeria concede per lo stabilimento delle societa' Comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato al le societa' di paesi terzi.
- b)L'Algeria concede, per l'attivita' delle filiali e consociate di Societa' Comunitarie stabilite sul suo territorio conformemente alla sua legislazione, un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la loro attivita', di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali algerine di societa' di un paese terzo. 2. Il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), viene concesso alle societa', filiali e consociate stabilite in Algeria all'entrata in vigore del presente accordo nonche' alle societa', filiali e consociate che vi si stabiliranno dopo questa data.
Testo vigente dal 30 luglio 2004
