[1]commerciale

[2]1. a) L'Algeria concede per lo stabilimento delle societa' Comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato al le societa' di paesi terzi.

  • b)L'Algeria concede, per l'attivita' delle filiali e consociate di Societa' Comunitarie stabilite sul suo territorio conformemente alla sua legislazione, un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la loro attivita', di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali algerine di societa' di un paese terzo. 2. Il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), viene concesso alle societa', filiali e consociate stabilite in Algeria all'entrata in vigore del presente accordo nonche' alle societa', filiali e consociate che vi si stabiliranno dopo questa data.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art32 · fonte su Normattiva