[1]reciproci

[2]1. La Comunita' europea e i suoi Stati membri estendono all'Algeria il trattamento che devono applicare a norma dell'articolo II.1 dell'accordo generale sugli scambi di servizi, in seguito denominato "GATS". 2. La Comunita' europea e i suoi Stati membri concedono ai fornitori di servizi algerini un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori di servizi analoghi, conformemente all'elenco di impegni specifici della Comunita' europea e dei suoi Stati membri allegato al GATS. 3. Il trattamento suddetto non si applica ai vantaggi concessi da una delle parti in virtu' di un accordo del tipo definito all'articolo V del GATS, ne' alle misure adottate in applicazione ditale accordo ne' agli altri vantaggi concessi conformemente all'elenco di esenzioni dal trattamento della nazione piu' favorita allegato dalla Comunita' europea e dai suoi Stati membri al GATS. 4. L'Algeria concede ai fornitori di servizi della Comunita' europea e dei suoi Stati membri un trattamento non meno favorevole di quelli indicati agli articoli 31-33.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art30 · fonte su Normattiva