[1]delle istituzioni e dello Stato di diritto

[2]Nell'ambito della cooperazione fra le parti in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al potenziamento delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione del diritto e il funzionamento dell'apparato giudiziario, compreso il consolidamento dello Stato di diritto. In tale contesto, le parti si impegnano per far rispettare, senza discriminazioni, i diritti dei rispettivi cittadini sul territorio dell'altra parte. Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalita'.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art82 · fonte su Normattiva