[1]delle persone

[2]Nell'intento di agevolare la circolazione tra di esse, le parti si impegnano ad applicare e ad espletare con la massima diligenza, in conformita' delle legislazioni comunitarie e nazionali in vigore, le formalita' per il rilascio dei visti. Esse cercheranno inoltre di semplificare e di accelerare le procedure di rilascio dei visti alle persone che collaborano all'attuazione del presente accordo. Il Comitato di associazione esaminera' periodicamente l'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art83 · fonte su Normattiva