Il Comitato di associazione e' abilitato a prendere decisioni per la gestione del presente accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni vengono prese di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.
Testo vigente dal 30 luglio 2004
