Il Comitato di associazione e' abilitato a prendere decisioni per la gestione del presente accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni vengono prese di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art97 · fonte su Normattiva