Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno dell'ambito d'applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art117 · fonte su Normattiva