[1]1. I prodotti originari diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Algeria beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che:
- a)un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dall'Algeria nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b)l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Comunita' o in Algeria;
- c)i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d)dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
[2]2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata ai sensi delle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Testo vigente dal 30 luglio 2004
