[1]in transito o in deposito

[2]Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunita' o dell'Algeria oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~protocollo-6-art44 · fonte su Normattiva