[1]Merci in transito o in deposito
[2]Le disposizioni dell'Accordo devono essere applicate alle merci che soddisfano le disposizioni del presente protocollo e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo sono in transito o si trovano nella Comunita' o in Sudafrica oppure sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, a condizione che alle autorita' doganali dello Stato importatore sia presentato, entro quattro mesi da tale data, un certificato EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato esportatore corredato di documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
