[1]Merci in transito o in deposito

[2]Le disposizioni dell'Accordo devono essere applicate alle merci che soddisfano le disposizioni del presente protocollo e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo sono in transito o si trovano nella Comunita' o in Sudafrica oppure sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, a condizione che alle autorita' doganali dello Stato importatore sia presentato, entro quattro mesi da tale data, un certificato EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato esportatore corredato di documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~protocollo-1-art39 · fonte su Normattiva